Migranti, dall’Ue un regolamento comune sui rimpatri: apertura verso ipotesi hub in Paesi terzi

L'Unione europea potrebbe avallare la possibilità per i Paesi membri di gestire i rimpatri anche grazie ad hub presenti in Nazioni extra Ue, lo si legge nella bozza del nuovo "Ordine di rimpatrio europeo", che sarà presentato domani dall'Ue, al fine di costituire una legislazione unica per tutti e 27 i membri che renda le operazione di gestione dell'immigrazioni più semplici ed efficaci

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Il regolamento sui rimpatri dei migranti dell’Ue, atteso per domani, sembra essere un provvedimento che contiene al suo interno numerose novità in tema di immigrazione e gestione dei flussi irregolari, al fine di trasformare l’Unione europea in una formazione sempre più unita e cooperante. Questo “Ordine di rimpatri europeo” fungerà da terreno comune per le decisioni dei 27 Paesi membri della comunità europea e sarà direttamente e obbligatoriamente applicabile dai singoli Stati.

Un nuovo passo in avanti dell’Ue al fine di rendere la gestione dell’emergenza migratoria più semplice e meno appesantita dalla burocrazia, grazie ad una politica credibile, efficace e soprattutto unitaria. All’interno dei 52 articoli da cui è composto il regolamento sembrerebbe essere presente una proposta di regolamento riguardante la costituzione di hub in Paesi terzi.

Un provvedimento che potrebbe rivelarsi piuttosto utile al governo italiano, visto il patto tra Italia e Albania per la gestione dei migranti in arrivo in Italia, che ormai da mesi fatica a partire. Il nostro Paese ha costruito a Schengjin e Gjiader, in Albania, un centro di accoglienza e un hotspot per gestire l’arrivo di immigrati uomini, in buona salute, provenienti da Paesi ritenuti sicuri.

Proprio la mancanza di certezze tra la legislazione italiana e quella europea in materia di Paesi sicuri, però, non rende ancora possibile il trattenimento di migranti in questi centri. Le prime tre missioni, partite dallo scorso novembre, sono state infatti annullate dai Tribunali italiani a causa di difficoltà giuridiche legate a questi temi.

Migranti, la bozza del regolamento

L’introduzione al testo sul nuovo “Ordine di rimpatri europeo” sottolinea come la situazione attuale, in cui la legislazione sul rimpatrio dei migranti è gestita in autonomia dai Paesi membri, “compromette l’efficacia dei rimpatri a livello Ue“, in quanto rende più complesse e meno efficaci tutte le possibili attuazione manovre delle singole Nazioni.

Di conseguenza, le operazioni di rimpatrio si rivelano complete ed efficaci solo nel 20% dei casi, in quanto i migranti sono in grado di sfuggire alle autorità e di trasferirsi in altri Paesi membri. “È ingiusto nei confronti di coloro che hanno rispettato le regole, compromette la capacità dell’Europa di attrarre e trattenere i talenti e, in ultima analisi, erode il sostegno dell’opinione pubblica a favore di società aperte e tolleranti“, spiega la Commissione europea, sottolineando la gravità della composizione legislativa attuale.

Inoltre, proprio questa diversità di azione creerebbe una certa confusione anche nei Paesi terzi interessati da questi flussi migratori e soprattutto alle autorità che gestiscono i rimpatri. La mancanza di cooperazione da parte di questi attori, infatti, rendono ancora più difficili, e spesso vanificano, le operazioni di rimpatrio. La proposta attuale, quindi, si prefigge di rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dal diritto internazionale, al contempo garantendo la sicurezza dei cittadini che vivono regolarmente nell’Ue.

L’ipotesi degli hub di rimpatrio in Paesi terzi

Per quanto riguarda quindi la possibilità per le Nazioni europee di usufruire della collaborazione di Paesi terzi per la costruzione di hub di rimpatrio, l’Ue “introduce la possibilità di rimpatriare persone nei confronti delle quali è stata emessa una decisione di rimpatrio verso un Paese terzo con il quale esiste un accordo o un’intesa di rimpatrio, ovvero un hub di rimpatrio“.

Nella bozza del regolamento, però, è specificato che tale possibilità dovrebbe essere soggetta a condizioni specifiche per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. Infatti, il Paese terzo deve rispettare gli standard e i principi internazionali in materia di diritti umani, in conformità con il diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.

Inoltre, tale accordo deve anche deve stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni per il periodo durante il quale il cittadino del paese terzo soggiorna nel Paese e deve essere accompagnato da un meccanismo di monitoraggio per valutare in modo continuo l’attuazione dell’accordo e tenere conto di eventuali cambiamenti delle circostanze nel Paese terzo. Anche secondo la direttiva europea, come quella italiana, i bambini non accompagnati e le famiglie con minori sono esclusi da questa possibilità.

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