Autonomia differenziata: cosa prevede la legge

Il parlamento ha approvato ufficialmente il decreto sull'autonomia differenziata, che prevede una maggiore autonomia delle Province

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Il ddl sull’autonomia differenziata, o ddl Calderoli, è una legge ordinaria proposta dalla Lega, con cui lo Stato riconosce l’attribuzione a una Regione di un’autonomia legislativa su materie di competenza concorrente e su materie di competenza esclusiva dello Stato. Grazie all’approvazione del Parlamento, questa legge, articolata in 11 articoli, definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Essa ha quindi il compito di regolare le intese tra lo Stato e le Regioni che richiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento.

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Autonomia differenziata approvata in parlamento

Autonomia differenziata: le richieste e le materie

La legge specifica che le richieste di autonomia devono partire dalle Regioni, dopo aver consultato gli enti locali, ovvero Comuni, Province ed enti regionali del proprio territorio. Le Regioni possono richiedere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Successivamente, avrà luogo il negoziato tra il governo e la Regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare.

Le 23 materie su cui le Regioni possono chiedere l’autonomia comprendono salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Altre 14 materie sono definite dai LEP, i Livelli Essenziali di Prestazione. Lo Stato e la Regione richiedente avranno 5 mesi dalla richiesta per raggiungere un accordo. Le intese potranno avere anche una durata decennale e poi essere rinnovate, oppure potranno essere interrotte prima della scadenza da Stato o Regione con un preavviso di almeno un anno.

Autonomia differenziata: i LEP

Il punto centrale della riforma sono i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), ovvero i criteri che stabiliscono il livello di servizio minimo garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale. I costi e i fabbisogni standard vengono determinati in base a una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio. L’esecutivo, entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge, deve varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei LEP. L’autonomia delle Regioni sarà possibile solo dopo aver determinato i LEP e nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di bilancio. Quindi, senza i LEP e il loro funzionamento, che dovrà comprendere anche le Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà autonomia.

Autonomia differenziata: la cabina di regia

Una cabina di regia del governo nazionale dovrà mettere in atto una ricognizione periodica del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie, e individuare le materie riferibili ai LEP sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutta la nazione. Di questa cabina fanno parte tutti i ministri competenti, assistiti da una segreteria tecnica presso il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio.

Il governo può sostituirsi alle Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni quando si verificano inadempienze riguardanti trattati internazionali, normative comunitarie oppure quando riscontra un grave pericolo per la sicurezza pubblica, inclusa la garanzia dei diritti civili e sociali, e si deve tutelare l’unità giuridica o economica del Paese.

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