Abedini atterrato a Teheran dopo la revoca della misura cautelare firmata da Nordio. Il legale: “Ora è un uomo libero”

Il 38enne è stato arrestato a Malpensa il 16 dicembre. La richiesta di revoca della misura cautelare in carcere è stata depositata dal ministro della Giustizia alla Corte di Appello di Milano in quanto 'non sussistono le condizioni per l’estradizione in Usa'; Abedini è stata quindi liberato questa mattina

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Il ministro Nordio ha depositato alla Corte di Appello di Milano la richiesta di revoca degli arresti per il cittadino iraniano Abedini“, viene comunicata così in una nota ufficiale diffusa dal ministero, la decisione presa dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. A quanto pare, è stato stabilito di non attendere la decisione finale dei giudici di Milano, ed è stata quindi disposta la scarcerazione immediata di Mohammad Najafabadi Abedini, l’iraniano detenuto nel carcere di Opera su richiesta degli Stati Uniti.

Da quanto appreso, questa mattina, non appena confermata la richiesta di revoca firmata dal Ministro Nordio, si sarebbe riunito d’urgenza un collegio della quinta Corte d’Appello che avrebbe notificato il rilascio in libertà di Abedini, decollato per Teheran poco dopo le 9.

La decisione di Nordio sulla custodia di Abedini

In verità, si tratterebbe la possibilità di richiedere la revoca della custodia in carcere dell’ingegnere iraniano, era un’opzione che il Guardasigilli aveva avuto fin dall’inizio della vicenda del caso di Cecilia Sala, ma che non era mai stata presa in considerazione affinché si evitasse di entrare in contrasto con gli Stati Uniti. Una situazione estremamente delicata che ha visto poi giungere il lasciapassare da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme del presidente uscente Joe Biden e dell’eletto, Donald Trump.

In forza dell’articolo 2 – motiva ufficialmente la nota – del trattato di estradizione tra il governo degli Stati Uniti d’America e il governo della Repubblica italiana possono dar luogo all’estradizione solo reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti, condizione che, allo stato degli atti, non può ritenersi sussistente“. Quindi, sembrerebbe che la prima condotta ascritta al cittadino iraniano di “associazione a delinquere per violare l’Ieepa, – ossia l’International emergency economic powers act, la legge federale statunitense – non trova corrispondenza nelle fattispecie previste e punite dall’ordinamento penale italiano“.

Il motivo della scarcerazione di Abedini

Abedini, per l’appunto, era stato arrestato a Malpensa il 16 dicembre scorso su richiesta degli Stati Uniti in quanto accusato di aver esportato materiali tecnologici statunitensi in Iran oltre all’aver supportato le Guardie rivoluzionarie, considerate un’associazione terroristica in Usa. Fin da subito però, era stato ipotizzato che l’arresto di Abedini potesse essere collegato a quello della giornalista italiana Cecilia Sala, fermata all’aeroporto di Teheran lo scorso 19 dicembre, e liberata l’8 gennaio. Supposizione che sembrava fosse stata esclusa una volta liberata la cronista, proprio dall’avvocato difensore dell’ingegnere iraniano. Ora, invece, con la decisione presa dal ministro Nordio, lo scenario si riapre su nuove e vecchie congetture.

Quindi, stando a quanto precisato dalla nota rilasciata da via Arenula, l’estradizione può avvenire solo ed esclusivamente se sussistono “reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti, condizione che, allo stato degli atti, non può ritenersi sussistente“. Invece, per quanto riguarda la seconda e terza condotta ascritta ad Abedini, rispettivamente “associazione a delinquere per fornire supporto materiale ad una organizzazione terroristica con conseguente morte” e di “fornitura e tentativo di fornitura di sostegno materiale ad una organizzazione terroristica straniera con conseguente morte“, ad oggi non risulterebbe nessun elemento addotto a fondamento nelle accuse rivolte.

Quindi, nello specifico, queste condizioni farebbero emergere con certezza “solamente” “lo svolgimento, attraverso società a lui riconoducibili, di attività di produzione e commercio con il Proprio paese, di strumenti tecnologici avente potenziali ma non esclusive applicazioni militari“.

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