La sentenza dei giudici del 27 aprile pone un freno all’attribuzione automatica del cognome paterno ai nascituri: «Deve esserci un accordo fra genitori»
Depositate le motivazioni della sentenza che il 27 aprile scorso ha reso illegittima l’attribuzione del solo cognome paterno in modo automatico. Da ora in avanti è prevista, infatti, la duplice assegnazione dei cognomi dei genitori per i neonati. L’attribuzione solo del cognome del padre «si traduce nell’invisibilità della madre ed è il segno di una disuguaglianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio», sottolinea la Corte costituzionale.
Ciò comporta la violazione degli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, ma anche la Convenzione europea nell’ottavo e quattordicesimo capo.
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Con la deposizione della sentenza, redatta dalla giudice Emanuela Navarretta, si dichiara illegittimo l’articolo 262 del Codice civile nella parte che recita: «ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre».
La motivazione della sentenza è il riconoscimento dello “status filiationis” e quindi deve «rispecchiare l’uguaglianza e la pari dignità dei genitori».
Le nuove regole
La sentenza della Corte costituzionale prevede che alla nascita di un figlio, i genitori debbano arrivare a un accordo per l’attribuzione di un singolo cognome, paterno o materno. In mancanza di una sintonia, si devono assegnare entrambi i cognomi, seguendo l’ordine che la coppia decide.
Ovviamente la medesima azione si applicherà nel caso in cui entrambi i genitori sono concordi nell’assegnare il duplice cognome. Qualora vi sia un contrasto anche sulla sequenza dei cognomi, la decisione spetta a un giudice.
Sorgono, però, all’interno del mondo giurisprudenziale alcune richieste di regolamentazione della sentenza con una specifica legge per evitare che l’«attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore lesivo della funzione identitaria», come si legge nelle pagine della Consulta.
È opportuno che un genitore titolare del doppio cognome scelga quale sia il più rappresentativo del suo legame genitoriale, sempre che non si opti per l’attribuzione del doppio cognome di solamente una delle due parti.
Il problema sorge anche nel caso della nascita di secondogeniti. La Corte ha rimesso alla valutazione del legislatore anche l’«interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle». Su questo punto si ipotizza come soluzione che la scelta attributa per il primo nascituro sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia.
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