Equo compenso, arriva il sì unanime del Senato: ecco cosa prevede

Rob. Spar.
2 Min di lettura

L’obiettivo del ddl è rafforzare la tutela del professionista, rendendo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto

La proposta di legge sull’equo compenso riprende la corsa: dopo il via libera della Camera, il testo è stato approvato dalla commissione Giustizia al Senato. Le disposizioni contenute nel ddl si applicano agli iscritti agli ordini e collegi professionali nonché alle professioni non riconosciute di cui al comma 2 dell’art. 1, legge n. 4/2013.

La tutela del professionista

Il ddl interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Il calcolo dei compensi professionali è da sempre un tema delicato: negli ultimi anni la normativa è cambiata più volte, modificando il ruolo delle tariffe e dei parametri per la determinazione degli onorari professionali. 

Equità è proporzione

La proposta di legge considera il compenso di un professionista “equo” se è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti. Le norme si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle imprese, e alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera.

Gli articoli del ddl

Il ddl demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso. L’articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge. L’articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

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