Ddl lavoro, ok dalla Camera: le misure principali

Tra le misure principali contenute nel ddl lavoro ci sono le modifiche nei contratti stagionali e le novità sulle dimissioni volontarie e sulla somministrazione di lavoratori a tempo determinato

Redazione
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La Camera ha approvato ieri il ddl lavoro con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti. Ora la decisione passerà al Senato per la seconda lettura e il via libera definitivo. Tra gli interventi principali contenuti nel ddl ci sono i contratti di somministrazione e i licenziamenti. Per l’opposizione presente in Aula il provvedimento aumenterà la precarietà. Le critiche vengono anche dai sindacati.

Ddl lavoro, Camera
Ddl lavoro, Camera

Ddl lavoro: le dimissioni volontarie

Uno dei punti più discussi è quello riguardo l’automaticità delle dimissioni nel caso in cui il lavoratore risulti assente ingiustificato. Se un lavoratore supera i 15 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà inviare una comunicazione all’Ispettorato di lavoro che valuterà se verificare il caso. Se questo non interviene, il datore considererà terminato il rapporto di lavoro per volontà del dipendente. Se il lavoratore non intende dimettersi, dovrà dimostrare l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza ingiustificata. Nel caso in cui questo non avviene, il rapporto di lavoro verrà considerato terminato per volontà del lavoratore, che non potrà usufruire delle tutele previste per la disoccupazione involontaria. Non potrà quindi fare richiesta di Naspi.

Le opposizioni e i sindacati stanno criticando fortemente la misura, perché ci potrebbe essere la possibilità che qualcuno possa far passare i licenziamenti dei dipendenti per dimissioni volontarie. In commissione le opposizioni erano riuscite a far approvare una proposta di modifica e in Camera la democratica Chiara Gribaudo ne aveva presentata un’altra che proponeva l’obbligo dell’ispettorato di verificare le dimissioni. L’emendamento però non è stato approvato. I sindacati hanno annunciato proteste.

Tempo determinato

La somministrazione di lavoratori a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato assunti al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti. Da questi limiti vengono esclusi i casi in cui la somministrazione a tempo determinato si riferisca a lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze – attività stagionali o di specifici spettacoli, start up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni.

È stata poi eliminata la misura che prevedeva che se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non si applicano i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.  

I contratti stagionali

Un altro punto affrontato nel ddl è quello dei contratti stagionali. Finora i tribunali del lavoro hanno agito per contenere l’abuso dei contratti stagionali: l’intensificarsi dell’attività economica non giustifica l’utilizzo sproporzionato di questo tipo di contratto, che deve essere impiegato solo per le attività stagionali in senso stretto. Il ddl apporta invece un emendamento a questa linea di azione che permetterà invece una maggiore flessibilità. La misura descrive che tra le attività stagionali devono essere incluse anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”.

Sarebbe un’“interpretazione autentica” di un articolo del Jobs act. Questo spiega che devono passare almeno 10 giorni tra un contratto determinato e quello successivo, o 20 se il rapporto di lavoro ha superato i 6 mesi. Altrimenti il contratto si trasforma in indeterminato. Ma non se si tratta di rapporti di lavoro stagionali. Con la modifica, chi prima andava assunto con un contratto determinato, con tutti i vincoli della normativa, potrà essere assunto come stagionale per fronteggiare le esigenze dell’azienda, e senza vincoli.

Altre novità

Il periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere meno di due giorni o più di 15 per i contratti con durata fino a sei mesi, mentre non può essere meno di due giorni e più di 30 giorni per quelli con durata tra sei e dodici mesi. Il lavoratore in cassa integrazione, una volta comunicato all’Inps il suo stato, potrà svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, durante la quale però non può usufruire del trattamento di integrazione salariale.

Viene introdotto il “contratto ibrido a causa mista”, che permette l’assunzione in parte con un contratto dipendente e in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo. Tutte le tipologie di apprendistato potranno beneficiare delle risorse destinate ogni anno all’apprendistato professionalizzante. Ci sarà inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Infine si prevede l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli studenti in percorsi “on the job”

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